Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il D.lgs 81/08 attribuisce grande importanza al ruolo del Medico competente, il quale è tenuto a mettere in atto l’attività di sorveglianza sanitaria secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale”. Il Titolo I, capo III, Sezione V del Testo Unico, il fattore “sorveglianza sanitaria” è normato in ogni suo aspetto e, nello specifico, all’articolo 41 comma b è enunciato chiaramente che la sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite mediche da effettuare in diversi momenti e con finalità differenti. Nel presente articolo spiegheremo nel dettaglio in cosa consiste.

Cos’è la visita medica in ambito lavorativo

Partiamo dal presupposto che la visita medica è uno dei diritti più importanti del lavoratore ai fini della sicurezza, in quanto essa è finalizzata a tutelare il lavoratore dall’esposizione ai rischi lavorativi monitorando costantemente il suo stato di salute, verificando inoltre l’idoneità fisica di quest’ultimo all’esecuzione delle mansioni che gli sono demandate. La visita medica, svolta dal medico competente nominato dal Datore di Lavoro, è obbligatoria per tutte le attività lavorative in cui sia presente almeno un lavoratore.

Quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare

Ai fini della sorveglianza sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 41 comma 2, le tipologie di visite che il medico competente deve effettuare sono:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Visita medica lavoro: ogni quanto va effettuata

Le visite mediche vanno effettuate con una periodicità stabilita dal medico competente in base alla tipologia di rischio presente in azienda. Salvo diverse indicazioni di legge, per la maggior parte dei lavori la visita va effettuata con cadenza annuale, tuttavia il medico competente può disporre una diversa frequenza in base agli esiti della valutazione del rischio, o in caso di presenza di lavoratori particolarmente sensibili ad un determinato tipo di rischio. Tempistiche e periodicità differenti possono essere stabiliti anche dagli organi di vigilanza competenti.

Visita medica lavoro: dove si fa

Si tratta di una visita medica effettuata presso strutture idonee, in “stanze chiuse” attrezzate e dotate dei requisiti minimi per lo svolgimento della professione medica, ovvero:

  • assenza di vetrate;
  • lettino medico;
  • rotolo di carta igienica;
  • riscaldamento;
  • almeno un tavolo con due sedie;
  • isolamento acustico per il rispetto della privacy;
  • accesso al bagno;
  • presenza di un lavandino;

Come si svolge la visita

All’interno di tale stanza il medico competente effettuerà degli accertamenti, volti ad esaminare i parametri vitali del lavoratore, per constatare lo stato di salute di quest’ultimo e per assicurarsi che i rischi a cui esso è esposto non abbiano alterato la sua integrità o per stabilire se è idoneo o meno al lavoro in questione.
Tali accertamenti comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, nella maggior parte dei casi si tratta di:

  • misurazione della pressione;
  • controllo della vista;
  • controllo dell’udito;
  • analisi del sangue;
  • analisi delle urine;

La durata della visita non è particolarmente lunga, eccetto i casi in cui sussistano delle complicazioni particolari che richiedano approfondimenti e ulteriori accertamenti.

Chi paga la visita medica

A sostenere il costo della visita medica è il datore di lavoro, ciò è espressamente indicato all’articolo 41 comma 3 che afferma che le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro. Inoltre, come disposto dall’articolo 15 del Testo Unico, ricordiamo che le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Visita Medica Lavoro: Sanzioni

Ai sensi dell’articolo 55 del D.lgs 81/08 comma 5, lettera e) per violazioni relative all’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica il datore di lavoro è punito con un ammenda da 2.457,02 € a 4.914,03 €.
Inoltre, il comma 6-bis dello stesso articolo prevede le seguenti maggiorazioni di pena:

  • se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati;
  • se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati;